Art. 713 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 713 c.p.p. (Misure di sicurezza applicate all'estradato )
1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale.