Art. 70 RD 1669-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 70 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria)
Il protesto si deve fare nei luoghi indicati dall'art. 44 contro le persone ivi rispettivamente indicate, anche se non presenti.
Se il domicilio di dette persone non si può rintracciare, il protesto può esser fatto in qualsiasi località nel luogo di pagamento a scelta di chi vi procede.
L'incapacità delle persone alle quali la cambiale deve essere presentata non dispensa dall'obbligo di levare il protesto contro di esse, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma dell'art. 51.
Se la persona alla quale la cambiale deve essere presentata è morta, il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti.