Art. 707 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 706 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 708 c.p.c.

Art. 707 c.p.c. (Comparizione personale delle parti) approfondisci

I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. 113a