Art. 706 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 706 c.p.p. (Ricorso per cassazione )
1. Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente. La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso. 2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 704.