Art. 706 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 706 c.c. (Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario)
Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredità. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733.
Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.