Art. 705 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 705 c.p.c. (Divieto di proporre giudizio petitorio)
Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finchè il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita.
Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore.