Art. 704 c.p.p.
Art. 704 c.p.p. (Procedimento davanti alla corte di appello )
1. Scaduto il termine previsto dall'articolo 703 comma 5, il presidente della corte fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale è richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello stato richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullità. Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio alla persona che ne sia priva e, ove necessario, nomina un interprete. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 2. La corte decide con sentenza in camera di consiglio , entro sei mesi dalla presentazione della requisitoria, sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari , sentiti il pubblico ministero, il difensore e, se comparsi, la persona della quale è richiesta l'estradizione e il rappresentante dello stato richiedente. 3. Quando la decisione è favorevole all'estradizione, la corte, se vi è richiesta del Ministro della giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in libertà. Provvede, altresì, al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti, stabilendo quali devono essere consegnati allo Stato richiedente. 4. Quando la decisione è contraria all'estradizione, la corte revoca le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate. CAP005 CAP006tfe