Art. 704 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 704 c.p. (Armi) approfondisci

Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono :
1. quelle indicate nel numero 1 del capoverso dell'articolo 585;
2. le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.