Art. 704 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 704 c.p. (Armi)
Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono :
1. quelle indicate nel numero 1 del capoverso dell'articolo 585;
2. le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.