Art. 702 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 702 c.p.p. (Intervento dello stato richiedente )
1. A condizione di reciprocità, lo stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana.