Art. 702 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 702 c.c. (Accettazione e rinunzia alla nomina)
L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.112a
L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.
L'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.