Art. 6 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 6 RD 267-1942 (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento)
Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.
Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.