Art. 698 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 698 c.p. (Omessa consegna di armi)
Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l'arresto non inferiore a nove mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 123.