Art. 698 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 697 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 699 c.c.

Art. 698 c.c. (Usufrutto successivo) approfondisci

La disposizione, con la quale è lasciato a più persone successivamente l'usufrutto, una rendita o un'annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.