Art. 697 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 697 c.p.c. (Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza)
In caso d'eccezionale urgenza, il presidente del tribunale o il conciliatore può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti; in tal caso può nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.
Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.