Art. 696-novies c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 696-novies c.p.p. (Impugnazioni)
1. Le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. 2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. 3. Non è ammessa l'impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall'articolo 696-quinquies. 4. L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto.