Art. 695 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 695 c.p.c. (Ammissione del mezzo di prova)
Il presidente del tribunale o il conciliatore, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi.