Art. 695 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 694 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 696 c.p.c.

Art. 695 c.p.c. (Ammissione del mezzo di prova) approfondisci

Il presidente del tribunale o il conciliatore, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi.