Art. 691 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 690 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 692 c.p.c.

Art. 691 c.p.c. (Contravvenzione al divieto del giudice) approfondisci

Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.