Art. 691 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 691 c.p.c. (Contravvenzione al divieto del giudice)
Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.