Art. 690 c.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 689 c.p. vai all'articolo successivo: Art. 691 c.p.

Art. 690 c.p. (Determinazione in altri dello stato di ubriachezza) approfondisci

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 309.