Art. 690 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 690 c.p. (Determinazione in altri dello stato di ubriachezza)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 309.