Art. 690 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 689 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 691 c.c.

Art. 690 c.c. (Obblighi dei sostituiti) approfondisci

I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.