Art. 68 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 68 disp.att.c.p.c. (Istanza di conciliazione)
L'istanza di conciliazione in sede non contenziosa può essere proposta al conciliatore con ricorso o verbalmente.
Se l'istanza è proposta con ricorso, il conciliatore fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle.
Se è proposta verbalmente, il conciliatore redige di essa processo verbale e dà la disposizione di cui al comma precedente.