Art. 688 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 687 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 689 c.p.c.

Art. 688 c.p.c. (Forma dell'istanza) approfondisci

La denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21.
Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater.