Art. 688 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 688 c.p.c. (Forma dell'istanza)
La denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21.
Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater.