Art. 688 c.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 687 c.p. vai all'articolo successivo: Art. 689 c.p.

Art. 688 c.p. (Ubriachezza) approfondisci

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale.
La pena è aumentata se l'ubriachezza è abituale.