Art. 685 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 685 c.p. (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale)
Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro 25 a euro 103.