Art. 67 L 392-1978

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 66 L 392-1978 vai all'articolo successivo: Art. 68 L 392-1978

Art. 67 L 392-1978 (Contratti in corso soggetti a proroga) approfondisci

I contratti di locazione di cui all'articolo 27 in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la seguente durata:
a) anni 4, i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1964 ;
b) anni 5, i contratti stipulati tra il 1° gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973 ;
c) anni 6, i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.
La durata di cui sopra decorre dal giorno e dal mese, successivi alla entrata in vigore della presente legge, corrispondenti a quelli di scadenza previsti nel contratto di locazione; ove tale determinazione non sia possibile, dallo stesso giorno di entrata in vigore della presente legge.
È in facoltà delle parti di stipulare anche prima della scadenza sopra prevista un nuovo contratto di locazione secondo le disposizioni del capo II, titolo I, della presente legge.