Art. 67 DL 69-2013
Da Diritto Pratico.
Art. 67 DL 69-2013 (Durata dell'ufficio)
1. Il giudice ausiliario è nominato per la durata di cinque anni, prorogabili per non più di cinque anni.
2. La proroga è disposta con le modalità di cui all'articolo 63, comma 2.
3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.