Art. 67 DLT 171-2005
Da Diritto Pratico.
Art. 67 DLT 171-2005 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
* vai all'articolo precedente: Art. 66 DLT 171-2005 (Disposizioni abrogative)