Art. 678 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 678 c.p. (Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti)
Chiunque, senza la licenza dell'autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 247.