Art. 676 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 676 c.c. (Effetti dell'accrescimento)
L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.
I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.