Art. 673 c.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 672 c.p. vai all'articolo successivo: Art. 674 c.p.

Art. 673 c.p. (Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari) approfondisci

Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.