Art. 673 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 673 c.c. (Perimento della cosa legata)
Impossibilità della prestazione).
Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.
L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.