Art. 673 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 673 c.c. (Perimento della cosa legata) approfondisci

Impossibilità della prestazione).
Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.
L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.