Art. 670 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 670 c.p. (Mendicit)
[Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi.
La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà .]