Art. 669-undecies c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 669-undecies c.p.c. (Cauzione)
Con il provvedimenti di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni.