Art. 667 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 667 c.p.c. (Mutamento del rito) approfondisci

Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426.