Art. 667 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 667 c.p. (Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo) approfondisci

[Chiunque fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato preventivo avviso all'autorità, è punito con l'ammenda da lire duecentomila a un milione.
Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello Stato , ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche, senza averne dato il preventivo avviso all'autorità.
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso contro il divieto dell'autorità, la pena è dell'arresto fino a un mese.]