Art. 65 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 65 disp.att.c.p.c. (Querela di falso)
Il conciliatore, quando rimette le parti davanti al tribunale per il processo di falso, stabilisce un termine perentorio entro il quale le parti stesse debbono riassumere la causa davanti al tribunale.