Art. 65 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 65 c.p. (Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante)
Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
1. alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni ;
2. alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
3. le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.