Art. 65 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 65 RD 267-1942 (Pagamenti)
Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.