Art. 658 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 657 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 659 c.p.c.

Art. 658 c.p.c. (Intimazione di sfratto per morosità) approfondisci

Il locatore può intimare al conduttore , all'affittuario di azienda, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti.
Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dell'articolo 639 la somma che è disposto ad accettare in sostituzione.