Art. 658 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 658 c.c. (Legato di credito o di liberazione da debito) approfondisci

Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.
L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.