Art. 655 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 655 c.c. (Legato di cosa da prendersi da certo luogo) approfondisci

Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perchè erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.