Art. 654 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 654 c.p.c. (Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione)
L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del conciliatore, del pretore o del presidente ....
Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà.