Art. 654 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 654 c.p. (Grida e manifestazioni sediziose) approfondisci

Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell'articolo 266 ovvero in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.