Art. 653 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 653 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale )
. . . nel giudizio disciplinare 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione . . . ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso. 1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.