Art. 652 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 652 c.c. (Legato di cosa solo in parte del testatore)
Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell'articolo precedente.