Art. 649 c.p.
Art. 649 c.p. (Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti)
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:
1. del coniuge non legalmente separato ;
2. di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato ;
3. di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.