Art. 643 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 643 c.p.c. (Notificazione del decreto) approfondisci

L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.
Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.
La notificazione determina la pendenza della lite.