Art. 643 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 643 c.p.c. (Notificazione del decreto)
L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.
Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.
La notificazione determina la pendenza della lite.