Art. 641 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 641 c.p.p. (Effetti dell'inammissibilità o del rigetto )
1. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.