Art. 641 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 641 c.c. (Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata) approfondisci

prestazione di garanzia).
Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finchè questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all'eredità un amministratore.
Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.