Art. 640 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 639 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 641 c.p.c.

Art. 640 c.p.c. (Rigetto della domanda) approfondisci

Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.
Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.
Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.