Art. 640-bis c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.